Codice Etico

Codice di regolamentazione della cessione
dei titoli di acceso alle manifestazioni calcistiche

Il presente Codice, visto anche il Protocollo d’Intesa tra il Ministero dell’Interno, Leghe Professionistiche, Lega Nazionale Dilettanti, AIA e AIC del 4 agosto 2017, è applicabile ai sensi del D. L. n. 28/2003, art. 1- octies, convertito in L. n. 88/2003 e successive modifiche, viene emanato d’intesa tra l’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni sportive e la Lega Italiana Calcio Professionistico.
Il Codice di regolamentazione della cessione dei titoli di accesso alle manifestazioni calcistiche della società F.C. Legnago Salus è, altresì, emanato in attuazione del Codice Etico della medesima società, nonché in attuazione dell’art. 12 del Codice di Giustizia Sportiva.

Finalità:

Il presente Codice è volto a disciplinare la sospensione o la revoca del cd. “gradimento” e quindi il processo della cessione dei titoli di accesso all’utente/tifoso dello stadio, tenuto ad osservare comportamenti conformi al Codice Etico della società e al presente Codice – così come previsto dal sopra richiamato Protocollo.
Il tifoso deve dunque partecipare all’evento calcistico conformandosi ai valori etici della società e al rispetto dell’avversario sportivo, sia durante le gare ufficiali all’interno dello Stadio, sia all’interno del centro sportivo ove si svolgono gli allenamenti e gli incontri amichevoli.
In considerazione dell’accettazione da parte dell’utente/tifoso del Codice Etico della società F.C. Legnago Salus al momento dell’acquisto del titolo di accesso alla manifestazione sportiva, sia che si tratti di un singolo biglietto, sia che si tratti dell’abbonamento, ai fini del presente Codice, saranno tenuti in considerazione anche i comportamenti che i tifosi pongono in essere all’interno del centro sportivo ove la stessa svolge allenamenti ed incontri amichevoli.

Definizioni:

  • Società sportiva: si intende la società F.C. Legnago Salus;
  • Stadio/Centro Sportivo: si intendono tutte le aree di pertinenza dell’impianto di proprietà e/o in uso dell’F.C. Legnago Salus, compresa l’area riservata esterna (ove presente), ovvero il centro sportivo ove la società svolge allenamenti ed organizza incontri amichevoli con altre squadre;
  • Tifoso: il sostenitore della squadra della società sportiva che partecipa ad eventi dalla stessa organizzati e che detiene il titolo di accesso per l’evento sportivo;
  • Gradimento: valutazione che la società sportiva ha titolo di effettuare nei confronti del tifoso in ottemperanza ed in forza di quando disciplinato al Protocollo del Ministero dell’Interno del 4 agosto 2017.

Premesse

Il tifoso, in quanto tale, si identifica con i valori della propria squadra, ne condivide la storia, il legame con il territorio e i suoi valori e si impegna a farsi portatore di tali valori sugli spalti, a diffonderli e ad esser da esempio virtuoso del tifo corretto verso gli altri tifosi in ogni evento sportivo ufficiale o amichevole che sia. Il tifoso, infatti, partecipa all’evento sportivo portando con sé gli stessi valori del fair play che i calciatori portano in campo. Un fair supporter (tifoso corretto) sostiene la propria squadra con passione, lealtà e rispetto verso la tifoseria della squadra avversaria: un tifo corretto rifiuta violenza e discriminazione e si fa promotore di iniziative dirette a sostenere la propria squadra del cuore tendendo, altresì, comportamenti che non comportino penalizzazioni amministrative per la propria squadra.

Alla luce di tali premesse che costituiscono parte integrante del presente Codice e del Codice Etico della società F.C. Legnago Salus, il tifoso si impegna a rispettare tali valori e le regole di seguito previste:

  1. L’acquisto del titolo di accesso, nonché dell’abbonamento, è subordinato alla accettazione da parte dell’utente dell’impianto sportivo – stadio e centro sportivo – del presente codice di regolamentazione del comportamento del tifoso e del Codice Etico della società F.C. Legnago Salus. Con l’acquisto del titolo d’accesso, infatti, il tifoso si impegna a prendere visione e a rispettare tutti i punti, nessuno escluso, del Codice Etico della società F.C. Legnago Salus, del “Regolamento d’uso dell’impianto sportivo”, nonché ad accettare il presente “Codice di regolamentazione per la cessione dei titoli di accesso alle manifestazioni calcistiche”, tutti reperibili sul sito internet ufficiale della società sportiva F.C. Legnago Salus (swww.legnagocalcio.it).
  2. A seguito del Protocollo d’intesa di cui in premessa, l’acquisto degli abbonamenti non è più collegato
    alla carta di fidelizzazione (supporters card).
  3. Al momento dell’acquisto del biglietto il Tifoso autorizza espressamente la società di ticketing e, quindi, la società sportiva al trattamento e alla raccolta dei dati personali e presta espresso consenso all’utilizzo di essi, anche per finalità di sicurezza e ordine pubblico secondo le normative tempo per tempo vigenti. Nello specifico i dati quali nome, cognome, sesso, luogo/nazione e data di nascita e codice fiscale sono trattati per l’emissione del biglietto e/o abbonamento e per l’erogazione dei servizi ad essi connessi. Tali dati e quelli relativi a eventuali provvedimenti possono essere trattati anche per inibire l’accesso allo Stadio anche a seguito delle comunicazioni alla Questura di cui al D.M. 15 agosto 2009. La Società tratterà tali dati ai fini di adempiere agli obblighi legali previsti per l’erogazione dei servizi di biglietteria e sarà autorizzata al detto trattamento per 10 anni dall’acquisto del titolo.
  4. Oltre ad osservare pedissequamente quanto indicato nel Regolamento d’uso dello Stadio, il tifoso acquistando il titolo di accesso all’impianto sportivodichiara di esser consapevole ed accettare che:
    a. nell’impianto sportivo “Stadio Sandrini” di Legnago e all’interno dei centri sportivi ove si svolgono gli allenamenti o incontri amichevoli della squadra, si accede solo ed unicamente per tifare per la propria squadra, senza discriminazioni razziali, etniche, territoriali o religiose, rifuggendo la violenza in ogni sua espressione, per vivere lo sport, i suoi valori e la passione della gara, assieme alla tifoseria della squadra avversaria;
    b. nell’impianto sportivo “Stadio Sandrini” di Legnago e all’interno dei centri sportivi ove si svolgono gli allenamenti o incontri amichevoli della squadra si accede solo ed unicamente alle condizioni previste dalla società sportiva F.C. Legnago Salus e con l’osservanza delle medesime disposizioni di cui al regolamento d’uso dello stadio. Si accede durante le gare, gli allenamenti e le partite amichevoli per sostenere gli atleti della propria squadra senza discriminazioni razziali, etniche, territoriali o religiose, rifuggendo la violenza in ogni sua espressione, per vivere lo sport ed i suoi valori. È pertanto rifiutata ogni forma di violenza, discriminazione e comportamenti in contrasto con i principi di correttezza e probità;
    c. gli utenti/tifosi che acquistano o intendano acquistare il biglietto per gli eventi sportivi della propria squadra, o che comunque, accedano allo stadio/centro sportivo durante gli allenamenti, si impegnano a tenere un comportamento eticamente orientato evitando, quindi, qualsivoglia offesa, minaccia o atteggiamento/esternazione discriminatoria della razza, etnia, territorio o religione e/o che istighi alla violenza in ogni sua espressione;
    d. gli utenti/tifosi sono tenuti a rispettare il personale di sicurezza e gli stewards presenti all’interno dell’impianto sportivo e si impegnano ad osservare le indicazioni da questi impartite;
    e. gli utenti dello stadio/centro sportivo sono tenuti a rispettare le disposizioni previste nel Codice Etico della società sportiva di cui sono supporter;
    f. i tifosi, anche organizzati in gruppi, partecipano all’evento sportivo promuovendo il fair supporter.
  5. L’F.C. Legnago Salus che, in occasione della gara, durante lo svolgimento degli allenamenti aperti alla partecipazione dei tifosi, o durante gli incontri amichevoli, ravvisi comportamenti che i tifosi posti in essere in violazione del Codice Etico, del presente Codice ovvero del Regolamento d’uso dello Stadio, a seguito: o di segnalazioni provenienti dallo SLO e dagli steward (prima, durante e dopo l’evento sportivo);
    o tramite le immagini dell’impianto di video sorveglianza;
    o tramite immagini diffuse a mezzo dei social, o web da cui è possibile identificare il soggetto responsabile di condotte non conformi a quanto previsto nel Codice Etico e nel presente codice; a proprio insindacabile giudizio, anche in base alla tipologia di violazione posta in essere, può:
    – sospendere il gradimento, inibendo l’accesso allo Stadio per una giornata, con sospensione temporanea del titolo di accesso per una pari durata.
    – sospendere il gradimento, inibendo l’accesso allo Stadio per due giornate, con sospensione temporanea del titolo di accesso per una pari durata.
    – sospendere il gradimento, inibendo l’accesso allo Stadio per l’intero girone di andata o il girone di ritorno, con sospensione temporanea del titolo di accesso per una pari durata.
    – sospendere il gradimento, inibendo l’accesso allo Stadio per tutto l’intero Campionato, comprensivo dei Play Off e Play Out, con ritiro definitivo del titolo di accesso. In questo ultimo caso è facoltà della società bloccare il rinnovo della stessa per le successive due stagioni sportive.
    – nei casi ritenuti più gravi, la società potrà revocare definitivamente il gradimento.
 

L’applicazione delle predette sanzioni, prescinde dall’esito di un eventuale procedimento penale/civile, in quanto le regole di condotta di cui al presente Codice sono assunte dalla società in piena autonomia, indipendentemente dall’illecito che eventuali condotte possano determinare.

Ai fini della determinazione/commisurazione delle inibizioni, in rapporto ad ogni singola violazione di cui al presente Codice, così come al regolamento d’uso dello Stadio cui si fa integrale rimando, si considerano i seguenti fattori:

  1. se la violazione è commessa mediante azione od omissione;
  2. se la violazione è dolosa o colposa e, rispettivamente, quale sia l’intensità del dolo o il grado della colpa;
  3. il comportamento pregresso (la condotta tenuta in precedenza, in particolare se l’interessato è stato già sottoposto ad altre sanzioni inibitorie e l’eventuale reiterazione della violazione del medesimo tipo o di tipo analogo);
  4. il comportamento successivo (se vi sia stata collaborazione, anche ai fini di eliminare o attenuare le possibili conseguenze derivanti dall’illecito, l’ammissione delle proprie responsabilità e la sincera resipiscenza da parte dell’interessato);
  5. l’eventuale concorso di più soggetti nella commissione della violazione;
  6. l’eventuale recidività del suo autore.
 

La società provvederà a registrare e a dare notizia del periodo di sospensione del gradimento alla società di ticketing, inserendo un apposito “allert” che verrà registrato, raccolto e trattato in ossequio alla regolamentazione in materia di privacy tempo per tempo vigente.
L’applicazione di suddette sanzioni inibitorie non pregiudica, in ogni caso, il diritto della società di agire nei confronti dell’autore della violazione.
Il provvedimento di sospensione, verrà disposto, valutate le circostanze, i fatti, le notizie e le segnalazioni, dal delegato alla sicurezza della società sportiva.
Il provvedimento di sospensione contente la descrizione delle violazioni che lo hanno originato verrà comunicato a mezzo di raccomandata a/r oppure per mail PEC al soggetto per come identificato tramite i dati registrati per l’erogazione del titolo di accesso.
Entro sette giorni dal ricevimento del provvedimento, il tifoso ha facoltà di presentare richiesta motivata di modifica o revoca del provvedimento di sospensione alla Commissione di Sicurezza della società F.C. Legnago Salus composta dal delegato alla sicurezza, dal vice-delegato alla sicurezza e dall’amministratore delegato.
La Commissione così composta entro i successivi 10 giorni dal ricevimento della istanza deciderà in ordine alla richiesta di revoca del provvedimento.